L'Istituto centrale di statistica e' tenuto a fornire agli uffici di statistica degli enti e organismi di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, che ne facciano richiesta in relazione alle proprie competenze, i dati resi anonimi, relativi alle singole unita' di rilevazione, da utilizzare esclusivamente per elaborazioni statistiche. All'atto della richiesta, i dati sono trasmessi all'ufficio di statistica dall'ente richiedente. Qualora tale ufficio non sia ancora costituito, le amministrazioni di cui al comma 1 comunicano il nominativo di un proprio funzionario responsabile della utilizzazione dei dati. I dati di cui sopra devono essere utilizzati nella osservanza delle norme di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. Le modalita' per la fornitura, la conservazione e l'utilizzazione dei dati saranno disciplinate nel regolamento di esecuzione di cui al comma 2 dell'articolo 1.

Testo vigente dal 5 maggio 1990

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1990-05-02;103~art11 · fonte del testo