1. I delegati possono prendere la parola solo dopo essere stati autorizzati dal Presidente della riunione. Si raccomanda loro di parlare senza fretta e distintamente. Il Presidente deve lasciare ai delegati la possibilita' di esprimere liberamente e completamente il loro parere sul tema del dibattito, compatibilmente con il normale svolgimento delle deliberazioni. 2. Salvo diversa decisione adottata a maggioranza dei membri presenti e votanti, gli interventi non possono oltrepassare cinque minuti. Il Presidente e' autorizzato ad interrompere l'oratore che oltrepassa il tempo di parola, e puo' invitare il delegato ad attenersi al tema in oggetto. 3. Durante un dibattito il Presidente con l'accordo della maggioranza dei membri presenti e votanti, puo' dichiarare chiusa la lista degli oratori dopo averne dato lettura. Quando la lista e' esaurita egli dichiara chiuso il dibattito, con riserva di concedere all'autore della proposta in discussione, il diritto di rispondere ad ogni intervento pronunciato anche dopo la chiusura della lista. 4. Con l'accordo della maggioranza dei membri presenti e votanti il Presidente puo' limitare il numero di interventi di una stessa delegazione su una proposta o un gruppo di proposte, concedendo tuttavia all'autore di una proposta il diritto di presentarla e di intervenire successivamente, se lo domanda, per fornire elementi di risposta nuovi agli interventi delle altre delegazioni, ed in modo da poter avere la parola per ultimo se la chiede. 5. Con l'accordo della maggioranza dei membri presenti e votanti il Presidente puo' limitare il numero di interventi su una proposta o un gruppo di proposte; tale limitazione non puo' essere inferiore a cinque a favore, e cinque contro la proposta in discussione.

Testo vigente dal 16 aprile 1997

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-02-03;98~regolamento-art16 · fonte del testo