Art. 16 (Regolamento)

[1]Deliberazioni

[2]1. I delegati possono prendere la parola solo dopo essere stati autorizzati dal Presidente della Riunione. E' raccomandato loro di parlare senza fretta e distintamente. Il presidente deve lasciare ai delegati la possibilita' di esprimere liberamente e completamente il loro parere sull'argomento in discussione, sempre che cio' sia compatibile con il normale svolgimento delle deliberazioni.

[3]2. Salvo decisione contraria adottata alla maggioranza dei membri presenti e votanti, i discorsi non possono superare cinque minuti. Il Presidente e' autorizzato ad interrompere ogni oratore che supera detto tempo di parola. Egli puo' anche esortare il delegato a non allontanarsi dal tema.

[4]3. Durante il dibattito il Presidente puo', con l'accordo della maggioranza dei membri presenti e votanti dichiarare chiusa la lista degli oratori, dopo averne data lettura, Quando la lista e' terminata, egli annuncia la chiusura del dibattito, con riserva di concedere all'autore della proposta in discussione, anche dopo la chiusura della lista, il diritto di rispondere ad ogni discorso pronunciato.

[5]4. Il Presidente puo' anche con l'accordo della maggioranza dei membri presenti numero degli interventi di una stessa delegazione su una proposta o un determinato gruppo di proposte, dovendo tuttavia essere concessa all'autore della proposta la possibilita' di presentare detta proposta e di intervenire ulteriormente se lo domanda, in modo da apportare elementi nuovi in risposta gli interventi delle altre delegazioni, in modo tale da poter avere la parola per ultimo se la domanda.

[6]5. Con l'accordo della maggioranza dei membri presenti e votanti, il Presidente puo' limitare il numero degli interventi su una proposta o su un determinato gruppo di proposte; tale restrizione non puo' essere inferiore a cinque a favore e cinque contro la proposta in discussione.

Testo vigente dal 15 giugno 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375~regolamento-art16 · fonte del testo