e voli 1. Gli invii dell'Amministrazione A sono spediti all'ufficio (o agli uffici) di scambio di () sotto forma di dispacci non smistati a destinazione dell'Amministrazione B. 2. Gli invii dell'Amministrazione B sono spediti all'ufficio (o agli uffici) di scambio di () sotto forma di dispacci non smistati a destinazione dell'Amministrazione A. 3. I voli di trasporto sono indicati nella seguente tabella 1. Le due Amministrazioni si scambieranno ogni sei mesi gli orari di volo riveduti prima della loro entrata in vigore. 4. Gli invii che pervengono con questi voli saranno smistati e trasmessi per la distribuzione per mezzo del collegamento piu' rapido disponibile in loco. 5. Ogni Amministrazione controllera' i tempi che il trasportatore (o l'agente di trattamento designato) impiega per consegnare all'Amministrazione di destinazione gli invii scaricati da voli in arrivo. Se il servizio del trasportatore non e' sufficiente, l'Amministrazione di destinazione inviera' una lettera a quest'ultimo al fine di ottenere un migliore servizio trasmettendo una copia della sua corrispondenza all'Amministrazione di origine.

Testo vigente dal 16 aprile 1997

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-02-03;98~modello-art3 · fonte del testo