Articolo XV Quote-parti supplementari 1. Ogni pacco avviato per via di superficie o per via aerea a destinazione dei dipartimenti francesi d'oltremare, dei territori francesi d'oltremare e delle comunita' di Mayotte e S. Pierre e Miquelon e' sottoposto ad una quota-parte territoriale di arrivo uguale al massimo alla quota-parte francese corrispondente. Quando il pacco e' inoltrato in transito attraverso la Francia continentale, esso da' luogo, inoltre, alla riscossione delle seguenti quote-parti e spese supplementari: 1.1 collo per "via di superficie" 1.2.1 la quota-parte territoriale di transito francese 1.1.2 la quota-parte marittima francese corrispondente alla graduazione di distanza che divide la Francia continentale da ciascuno dei dipartimenti, territori e comunita' in causa; 1.2 pacchi aerei 1.2.1 la quota-parte territoriale di transito francese per i pacchi in transito allo scoperto; 1.2.2 le spese di trasporto aereo corrispondenti alla distanza aeropostale che divide la Francia continentale da ciascuno dei dipartimenti, territori e comunita' in causa. 2. Le Amministrazioni postali dell'Egitto e del Sudan sono autorizzate a riscuotere una quota-parte supplementare di 1 DTS oltre alle quote-parti territoriali di transito previste all'articolo 35.1 per ogni pacco in transito attraverso il lago Nasser tra lo Shallal (Egitto) e Wadi Halfa (Sudan). 3. Ogni collo avviato in transito tra la Danimarca e le isole Feroe o tra la Danimarca e la Groenlandia da' luogo alla riscossione delle seguenti quote-parti: 3.1 pacco "via di superficie" 3.1.1 la quota-parte territoriale di transito danese 3.1.2 la quota parte marittima danese corrispondente alla graduazione di distanza che divide la Danimarca dalle isole Feroe, o la Danimarca e la Groenlandia rispettivamente; 3.2 pacchi-aerei 3.2.1 le spese di trasporto aereo corrispondenti alla distanza aeropostale che divide la Danimarca dalle isole Feroe o la Danimarca e la Groenlandia rispettivamente. 4. L'Amministrazione postale del Cile e' autorizzata a riscuotere una quota-parte supplementare di 2,61 DTS per kg. al massimo per il trasporto dei pacchi destinati all'isola di Pasqua. 5. Ogni collo inoltrato per via di superficie o per via aerea in transito tra il Portogallo continentale e le regioni autonome di Madera e delle Azzorre, da' luogo alla riscossione delle quote-parti e delle spese supplementari seguenti: 5.1 pacco "via di superficie" 5.1.1 la quota-parte territoriale di transito portoghese 5.1.2 la quota parte marittima portoghese corrispondente alla graduazione di distanza che divide il Portogallo continentale da ciascuna delle regioni autonome in causa; 5.2 pacchi aerei 5.2.1 la quota-parte territoriale di transito portoghese 5.2.2 le spese di trasporto aereo corrispondente alla distanza aeropostale tra il Portogallo continentale e ciascuna delle regioni autonome in questione. 6. I pacchi diretti alle provincie insulari della Grande Canarie e di Tenerife inoltrati in transito attraverso la Spagna continentale danno luogo alla riscossione, oltre alla quota-parte territoriale di arrivo corrispondente, alle seguenti quote-parti supplementari: 6.1 collo per "via di superficie" 6.1.1 la quota parte territoriale di transito spagnola 6.1.2 la quota-parte marittima spagnola corrispondente alla distanza da 1000 a 2000 miglia marine 6.2 pacchi aerei 6.2.1 le spese di trasporto aereo corrispondenti alla distanza aeropostale tra la Spagna continentale e ciascuna delle provincie insulari considerate.

Testo vigente dal 16 aprile 1997

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-02-03;98~protocollo-artxv · fonte del testo