Art. 10 (Accordo quadro)
Gli invii EMS sono trasmessi con i mezzi di trasporto prestabiliti piu' rapidi, immediatamente dopo l'impostazione (se del caso, a partire dalla presa in carico presso il mittente) fino alla consegna. Le Amministrazioni si consultano al riguardo.
Testo vigente dal 16 aprile 1997
