Art. 2 — Circoscrizioni territoriali marittime
I limiti delle circoscrizioni territoriali delle direzioni marittime di Pescara, Olbia, Palermo e Cagliari sono individuati, rispettivamente, nelle tabelle A, B, C e D allegate al presente regolamento, che sostituiscono le corrispondenti tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2000, n. 135.
Testo vigente dal 8 luglio 2024
