Art. 2 — Circoscrizioni territoriali
Il limite delle circoscrizioni territoriali degli uffici di cui all'articolo 1, nell'ambito delle zone marittime di appartenenza, e' individuato nelle tabelle allegate al presente decreto le quali, vistate dal Ministro proponente, ne formano parte integrante ed abrogano e sostituiscono le corrispondenti tabelle delle circoscrizioni territoriali marittime del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti approvate con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2000, n. 135, come modificate, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 365.
Testo vigente dal 16 aprile 2005
