Art. 2 — Circoscrizioni territoriali
I limiti delle circoscrizioni territoriali degli uffici di cui all'articolo 1 sono individuati nella tabella allegata al presente regolamento, la quale, vistata dal Ministro proponente, ne forma parte integrante ed abroga e sostituisce la corrispondente tabella delle circoscrizioni territoriali marittime limitatamente alle Direzioni marittime di Cagliari e Reggio Calabria, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2000, n. 135, come modificata dal decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 365, dal decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2005, n. 51, e, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2006, n. 89.
Testo vigente dal 22 ottobre 2008
