Art. 2 — Circoscrizioni territoriali marittime

I limiti delle circoscrizioni territoriali delle autorita' marittime di cui al presente articolo sono individuati nelle tabelle A e B allegate al presente regolamento, le quali, vistate dal Ministro proponente, ne formano parte integrante ed abrogano e sostituiscono rispettivamente le corrispondenti tabelle delle circoscrizioni territoriali marittime relative alle Direzioni marittime di Bari e di Napoli, allegate al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2000, n. 135 e successive modificazioni.

Testo vigente dal 29 settembre 2015

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2015-08-18;152~art2 · fonte del testo