Art. 11 — Il preventivo finanziario
[1]Il preventivo finanziario si distingue in "decisionale" e "gestionale" ed e' formulato in termini di competenza e di cassa. Esso si articola, per le entrate e per le uscite, in centri di responsabilita' di 1° livello, stabiliti in modo che a ciascun centro corrisponda un unico responsabile con incarico dirigenziale, o funzionario, cui e' affidata la relativa gestione. I centri di responsabilita' di 1° livello sono determinati con riferimento ad aree omogenee di attivita', anche a carattere strumentale, in cui si articolano le competenze istituzionali di ciascun ente. Il preventivo finanziario decisionale e' deliberato dal competente organo di vertice. Il preventivo finanziario e' illustrato da una nota preliminare ed integrato da un allegato tecnico in cui sono descritti i programmi, i progetti e le attivita' da realizzare nell'esercizio ed i criteri adottati per la formulazione delle valutazioni finanziarie ed economiche. In particolare, nella nota preliminare sono indicati:
[2]- gli obiettivi, i programmi, i progetti e le attivita' che i centri di responsabilita' intendono conseguire ed attuare in termini di servizi e prestazioni; - il collegamento fra questi obiettivi e programmi e le linee strategiche descritte nella relazione programmatica del presidente o dell'organo di vertice; - gli indicatori di efficacia ed efficienza che si intendono utilizzare per valutare i risultati; - i tempi di esecuzione dei programmi e dei progetti finanziati nell'ambito del bilancio; - i criteri di massima cui i titolari dei centri di responsabilita' di livello inferiore debbono conformare la loro gestione. Gli obiettivi ed i programmi contenuti nella nota preliminare devono provenire da un analitico e diffuso processo di programmazione esercitato da tutti i responsabili della struttura amministrativa subordinati allo stesso centro di responsabilita'. Nell'allegato tecnico al preventivo finanziario decisionale sono definiti:
[3]- il carattere giuridicamente obbligatorio o discrezionale della spesa con rinvio alle relative disposizioni normative; - i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riguardo alla spesa corrente di carattere discrezionale; - le previsioni sull'andamento delle entrate e delle uscite per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio pluriennale; - le modalita' con le quali i titolari dei centri di responsabilita' di livello inferiore esercitano le competenze di cui all'art. 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni. Se il centro di responsabilita' di 1° livello si suddivide in centri di responsabilita' di livello inferiore, i relativi programmi, progetti e piani operativi che sono descritti nella nota preliminare, sono definiti poi nell'allegato tecnico che riporta anche i criteri con cui sono state assegnate le risorse finanziarie, umane e materiali a tali centri di responsabilita'. Il preventivo finanziario decisionale e' corredato della pianta organica del personale nonche' degli allegati di cui all'articolo 60, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. 10.Per ogni centro di responsabilita' di 1° livello devono essere indicati gli elementi descritti nell'art. 2, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n.468, e successive modificazioni.
Testo vigente dal 6 maggio 2003
