Art. 85 — Modalità del controllo di gestione
Il controllo di gestione si articola almeno in tre fasi:
- a)predisposizione di un piano dettagliato di obiettivi;
- b)rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi nonche' rilevazione dei risultati raggiunti;
- c)valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi al fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l'efficacia, l'efficienze ed il grado di economicita' dell'azione intrapresa. Il controllo di gestione e' svolto in riferimento ai singoli servizi e centri di costo, ove previsti, verificando in maniera complessiva e per ciascun servizio i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, i ricavi. La verifica dell'efficacia, dell'efficienza e della economicita' dell'azione amministrativa e' svolta rapportando le risorse acquisite ed i costi dei servizi secondo gli indicatori di efficacia ed efficienza fissati nella nota preliminare di cui all'articolo 11, comma 5.
Testo vigente dal 6 maggio 2003
