[1]Definizioni e denominazioni

[2]Nel presente regolamento si intendono per:

  • a)"cassiere": il responsabile del servizio cassa esercitato per conto di un ente. E' un istituto di credito che, previa sottoscrizione di una convenzione, provvede a riscuotere le entrate ed a pagare le spese per conto di un ente senza alcuna corresponsabilita' nella gestione delle risorse. L'unico limite e' rappresentato dall'ammontare delle disponibilita' numerarie depositate presso di esso;
  • b)"centro di costo": l'entita', organizzativa o astratta, cui vengono imputati i costi diretti ed indiretti al fine di conoscerne il costo complessivo;
  • c)"centro di responsabilita'": la struttura organizzativa - di livello dirigenziale generale o inferiore - incaricata di assumere le decisioni in ordine alla gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali;
  • d)"costo": la causa economica dell'uscita finanziaria sopportata dall'operatore economico per acquisire un fattore produttivo, ovvero l'accadimento di gestione che incide negativamente sul patrimonio dell'ente;
  • e)"direttore generale": altrimenti denominato segretario generale, o figura analoga, e' il responsabile dell'intera attivita' organizzativa, amministrativa e gestionale dell'ente.
  • f)"entrata finanziaria": l'aumento di valori numerari certi, assimilati e presunti attivi, ovvero la diminuzione di valori numerari assimilati e presunti passivi;
  • g)"funzionario ordinatore": il dirigente o funzionario a favore del quale sono concesse autorizzazioni di spesa con ordini di provvista fondi. Il funzionario ordinatore sostituisce il funzionario delegato.
  • h)"ordine di provvista fondi": e' un'autorizzazione ad impegnare (impegno provvisorio: diventera' definitivo alla chiusura dell'esercizio per un importo pari ai pagamenti contabilizzati). Non e' un titolo di spesa estinguibile in quietanza di entrata. Sostituisce l'ordine di accreditamento;
  • i)"organo di vertice": l'organo competente a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonche' a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attivita' dell'ente;
  • l)"preposto/titolare del centro di responsabilita'": un dirigente, funzionario o qualunque altro dipendente. Pertanto, i livelli dei centri di responsabilita' sono differenziati a seconda della complessita' organizzativa dello specifico ente;
  • m)"regolamento di contabilita'": il regolamento di amministrazione e contabilita' adottato da ciascun ente in esecuzione e ad integrazione del presente regolamento.
  • n)"ricavo/provento": la causa economica dell'entrata finanziaria e non, che l'operatore economico riceve dallo scambio di beni e servizi, ovvero l'accadimento di gestione che incide positivamente sul patrimonio dell'ente;
  • o)"risultato di amministrazione": somma algebrica tra il fondo di cassa (o deficit di cassa), residui attivi e residui passivi. Se il saldo e' di segno positivo, negativo o uguale a zero, il risultato costituisce, rispettivamente, avanzo, disavanzo o pareggio di amministrazione;
  • p)"servizio ragioneria": l'ufficio bilancio, o servizio finanziario, o servizio analogo cui e' affidata la gestione finanziaria dell'ente;
  • q)"spesa": rappresenta l'aspetto economico di un'uscita finanziaria; genericamente rappresenta l'impiego di risorse finanziarie;
  • r)"tesoriere": il responsabile del servizio tesoreria svolto per conto di un ente. E' un istituto di credito che provvede a riscuotere le entrate ed a pagare le spese per conto di un ente. A differenza del cassiere, gestisce le risorse numerarie sulla base del bilancio di previsione approvato e delle delibere di variazione debitamente esecutive. Puo' eseguire pagamenti solo entro i limiti di stanziamento dei capitoli. Alla fine dell'esercizio deve rendere all'ente il conto della propria gestione di cassa e, previo concordamento, lo deve trasmettere alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il discarico.
  • s)"unita' previsionale di base" (di seguito denominate UPB): insieme organico di risorse finanziarie affidate alla gestione di un unico centro di responsabilita';
  • t)"uscita finanziaria": la diminuzione di valori numerari certi,assimilati e presunti attivi, ovvero l'aumento di valori numerari assimilati e presunti passivi.

Testo vigente dal 6 maggio 2003

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-02-27;97~art1 · fonte del testo