Art. 6 — Servizio per gli affari giuridici, del contenzioso diplomatico e dei trattati
COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 19 NOVEMBRE 2021, N. 211. Il Servizio per gli affari giuridici, del contenzioso diplomatico e dei trattati attende ai seguenti compiti:
- a)svolge la consulenza sulle questioni di carattere giuridico che ad esso vengano sottoposte dal Ministro e dagli uffici dell'amministrazione, assicurando l'uniformita' della trattazione delle questioni sia contenziose, sia consultive, anche nei rapporti con l'Avvocatura dello Stato;
- b)provvede all'attivita' di ricerca e di studio in merito alle questioni giuridiche concernenti i rapporti internazionali;
- c)provvede all'assistenza giuridica per la negoziazione e la firma di trattati e di convenzioni internazionali;
- d)cura la procedura per l'approvazione e la ratifica di trattati e convenzioni internazionali;
- e)cura la raccolta e la pubblicazione dei trattati e convenzioni conclusi dall'Italia;
- e-bis)appone, previa verifica di autenticita', la formula esecutiva negli atti dell'Unione europea nei casi previsti dal diritto unionale ((, salvo che la competenza sia attribuita ad altra amministrazione));
- f)collabora con gli agenti del Governo italiano a tutela dei diritti del Paese davanti alle Corti internazionali;
- g)tratta, in raccordo con le strutture e gli uffici ministeriali interessati, il contenzioso dell'amministrazione con soggetti esterni.
Testo vigente dal 1 dicembre 2023
