Art. 3 — Cerimoniale diplomatico della Repubblica
Al Cerimoniale diplomatico della Repubblica sono affidate le seguenti funzioni:
- a)tratta gli affari generali del corpo diplomatico;
- b)intrattiene i rapporti con il corpo consolare, le organizzazioni internazionali, le missioni speciali; cura le onorificenze;
- c)cura l'organizzazione delle visite di Stato e ufficiali in Italia e all'estero;
- d)segue l'organizzazione di eventi ((di competenza del Ministero));
- e)provvede al servizio di traduzioni e interpretariato. Il Capo del Cerimoniale diplomatico della Repubblica, coadiuvato e all'occorrenza sostituito da un Vice capo del Cerimoniale, esplica le funzioni prescritte dalla legge 8 luglio 1950, n. 572, e attende a tutti gli affari di cerimoniale attinenti alle relazioni internazionali. Per le esigenze complessive dell'Amministrazione centrale, il Cerimoniale diplomatico della Repubblica puo' stipulare annualmente con traduttori ed interpreti esterni, entro i limiti delle risorse finanziarie assegnate a legislazione vigente, un numero non superiore a venti contratti di prestazione d'opera, con durata massima annuale.
Testo vigente dal 15 novembre 2025
