Art. 1 — Amministrazione centrale
Ferma restando la disciplina degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, l'Amministrazione centrale degli affari esteri e' articolata nelle seguenti strutture di primo livello:
- a)Segreteria generale;
- b)Cerimoniale diplomatico della Repubblica;
- c)Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero;
- d)Direzioni generali:
- 1)Direzione generale per gli affari politici e ((la sicurezza internazionale));
- 2)Direzione generale per ((l'Africa subsahariana, l'America latina, l'Asia e l'Oceania));
- 3)Direzione generale per l'Europa e la politica commerciale internazionale;
- 4)Direzione generale per la ((crescita e la promozione delle esportazioni));
- 5)Direzione generale per ((i servizi ai cittadini)) all'estero e le politiche migratorie;
- 6)Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo;
- 6-bis)Direzione generale per ((le questioni cibernetiche, l'informatica e l'innovazione tecnologica));
- 7)Direzione generale per le risorse e ((la formazione));
- 8)Direzione generale per ((il patrimonio e l'amministrazione)).
- e)Servizio per gli affari giuridici, del contenzioso diplomatico e dei trattati. Ciascun Direttore generale e' coadiuvato da ((uno o piu')) Vice direttori generali / Direttori centrali, in numero non superiore a cinque per ciascuna Direzione generale e nel limite massimo complessivo di ventidue, nominati con decreto del Ministro recante l'attribuzione dei settori di rispettiva competenza. Le funzioni vicarie sono conferite ad un Vice direttore generale / Direttore centrale con il grado di Ministro plenipotenziario per ciascuna Direzione generale.((Nella Direzione generale per il patrimonio e l'amministrazione, le funzioni vicarie sono attribuite al dirigente ivi in servizio con l'incarico di cui all'articolo 9-bis, comma 2, lettera b), numero 2).)) ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 3 SETTEMBRE 2025, N. 160)). Nell'ambito della Direzione generale per le risorse e ((la formazione)) viene conferito, ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, un incarico dirigenziale di prima fascia di coordinatore delle attivita' di programmazione economico-finanziaria e di bilancio. Tale incarico viene conferito a dirigenti di prima fascia appartenenti ai ruoli del Ministero, fermo restando quanto previsto dalla specifica normativa in materia di conferimento di incarichi dirigenziali di livello generale in qualita' di consiglieri ministeriali. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 3 SETTEMBRE 2025, N. 160)). All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale, nel numero complessivo di centodieci unita', nonche' alla definizione dei relativi compiti si provvede, entro 120 giorni dalla entrata in vigore del presente regolamento, con decreto ministeriale di natura non regolamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.
Testo vigente dal 15 novembre 2025
