Al personale dirigente di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono attribuiti incarichi presso l'amministrazione centrale e posti-funzione presso uffici all'estero nel rispetto della dotazione organica di cui alla tabella 1 allegata al presente decreto e dei seguenti limiti complessivi:

  • a)otto unita' di livello dirigenziale generale;
  • b)quarantaquattro unita' di livello dirigenziale non generale dell'area amministrativa;
  • c)otto unita' di livello dirigenziale non generale dell'area della promozione culturale. Le funzioni di cui al comma 1, lettera a) sono individuate fra le seguenti posizioni organizzative:
  • a)direttore generale della Direzione generale per ((il patrimonio e l'amministrazione));
  • b)consiglieri ministeriali presso l'amministrazione centrale in numero non superiore a sette, di cui:
  • 1)tre per consulenza, ricerca, studio e coordinamento in materia giuridica, amministrativa e di bilancio presso le strutture di livello dirigenziale generale previste dal presente decreto;
  • 2)due con le funzioni di vice direttore generale/direttore centrale presso la Direzione generale per le risorse e l'innovazione e la Direzione generale per l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni; 9
  • 3)uno con le funzioni di coordinatore dell'attivita' di programmazione economico-finanziaria e di bilancio di cui all'articolo 1, comma 3;
  • 4)uno con funzioni di ispettore presso l'Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero;
  • c)non piu' di tre posti funzione di capo di consolato generale;
  • d)non piu' di un posto-funzione di esperto amministrativo capo presso uffici all'estero o di responsabile di servizio amministrativo decentrato di cui agli articoli 9 e 10 della legge 6 febbraio 1985, n. 15 o di responsabile di centro interservizi amministrativi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 2006, n. 307, anche con competenza estesa su piu' Paesi. Le funzioni di cui al comma 1, lettera b) sono individuate tra le seguenti posizioni organizzative:
  • a)dieci incarichi di capi di uffici dirigenziali non generali presso l'amministrazione centrale, determinati con il decreto di cui all'articolo 1, comma 5;
  • b)non oltre cinque ulteriori incarichi di capo di ufficio dirigenziale non generale presso l'amministrazione centrale, individuati nell'ambito di un elenco stabilito con il decreto di cui all'articolo 1, comma 5;
  • c)consiglieri ministeriali in numero non superiore a quindici per consulenza, ricerca e studio in materia giuridica, amministrativa e di bilancio o per attivita' ispettiva in materia amministrativa e contabile presso gli uffici di livello dirigenziale generale dell'amministrazione centrale;
  • d)non piu' di dodici posti-funzione di capo di consolato generale o di consolato o di collaborazione nei consolati generali;
  • e)non piu' di dieci posti-funzione di esperto amministrativo presso uffici all'estero o di responsabile di servizio amministrativo decentrato di cui agli articoli 9 e 10 della legge 6 febbraio 1985, n. 15 o di responsabile di centro interservizi amministrativi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 2006, n. 307. Le funzioni di cui al comma 1, lettera c) sono individuate tra le seguenti posizioni organizzative:
  • a)non piu' di otto incarichi di consulenza, ricerca e studio per la programmazione della promozione culturale presso la Direzione generale per la ((crescita e la promozione delle esportazioni o la Direzione generale per i servizi ai cittadini all'estero e le politiche migratorie));
  • b)non piu' di un incarico di capo di ufficio dirigenziale non generale presso la Direzione generale per la ((crescita e la promozione delle esportazioni)), individuato nell'ambito di un elenco stabilito con il decreto di cui all'articolo 1, comma 5;
  • c)non piu' di sei incarichi di direttore di istituti italiani di cultura. Gli incarichi dirigenziali presso l'amministrazione centrale di cui ai commi 2, 3 e 4 non sono attribuibili a funzionari della carriera diplomatica, ad eccezione della titolarita' degli uffici di cui al comma 3, lettera b), e al comma 4, lettera b), che, sentito il Consiglio di amministrazione, puo' essere conferita a funzionari della carriera diplomatica o a dirigenti. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 relativamente al conferimento di incarichi presso l'amministrazione centrale, la destinazione a funzioni presso uffici all'estero di cui al presente articolo resta disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ed in particolare dagli articoli 34, 110 e 110-bis, primo comma, del precitato decreto.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 3 settembre 2025, n. 160

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Il D.P.R. 3 settembre 2025, n. 160, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera g)) che al comma 2 del presente articolo "alla lettera b), numero 2), le parole: «l'innovazione e la Direzione generale l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni» sono sostituite dalle seguenti: «la formazione e la Direzione generale per il patrimonio e l'amministrazione»".

Testo vigente dal 15 novembre 2025

Norme correlate

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Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 15 novembre 2025

Confronto con la versione in vigore dal 1 dicembre 2023 al 15 novembre 2025. 16 parole tolte, 25 parole aggiunte in 3 capoversi.

a) direttore generale della Direzione generale per tolto: l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni aggiunto: il patrimonio e l'amministrazione;

a) non piu' di otto incarichi di consulenza, ricerca e studio per la programmazione della promozione culturale presso la Direzione generale per la tolto: diplomazia pubblica e culturale aggiunto: crescita e la promozione delle esportazioni o la Direzione generale per tolto: il sistema Paese aggiunto: i servizi ai cittadini all'estero e le politiche migratorie;

b) non piu' di un incarico di capo di ufficio dirigenziale non generale presso la Direzione generale per la tolto: diplomazia pubblica e culturale aggiunto: crescita e la promozione delle esportazioni, individuato nell'ambito di un elenco stabilito con il decreto di cui all'articolo 1, comma 5;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.P.R. 3 settembre 2025, n. 160

    Il D.P.R. 3 settembre 2025, n. 160, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera g)) che al comma 2 del presente articolo "alla lettera b), numero 2), le parole: «l'innovazione e la Direzione generale l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni» sono sostituite dalle seguenti: «la formazione e la Direzione generale per il patrimonio e l'amministrazione»".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-05-19;95~art9bis · fonte del testo