All'art. 32 del regolamento sono aggiunti i seguenti commi: " 2. Per facilitare le riunioni congiunte tra l'ufficio consolare e il comitato di cui all'art. 2, comma 2, della legge, al momento della convocazione dovra' essere concordato l'ordine del giorno nonche' predisposta ogni opportuna documentazione che possa risultare di utile supporto all'esame degli argomenti inclusi nel predetto ordine del giorno. 3. I pareri, le proposte e le raccomandazioni di cui all'art. 2, comma 4, della legge devono essere resi dal comitato entro trenta giorni dalla richiesta. Tali pareri, proposte e raccomandazioni possono anche essere resi nel corso delle riunioni congiunte di cui all'art. 2, comma 2, della legge, comunque entro il termine di trenta giorni dalla richiesta.".

Testo vigente dal 18 marzo 1991

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-03-08;86~art8 · fonte del testo