Il terzo comma dell'art. 3 del regolamento e' sostituito dal seguente: " 3. Il Ministro degli affari esteri dispone che le elezioni dei comitati abbiano luogo nelle circoscrizioni degli uffici consolari di prima categoria o nei Paesi, di cui all'art. 1, comma 2, della legge, nei quali, sulla base degli accertamenti risultanti dalle predette comunicazioni, risiedano almeno tremila cittadini italiani.".

Testo vigente dal 18 marzo 1991

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-03-08;86~art4 · fonte del testo