Dopo l'art. 38 del regolamento e' aggiunto il seguente articolo: "Art. 39. - I rimborsi spese di viaggio per i membri che partecipano alle riunioni dei comitati e alle riunioni congiunte con l'ufficio consolare, ovvero con la rappresentanza diplomatica, ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 1, comma 2, della legge, dietro presentazione dei relativi documenti giustificativi per l'uso del mezzo di trasporto pubblico meno costoso, sono posti a carico delle spese di funzionamento dei comitati.".

Testo vigente dal 18 marzo 1991

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-03-08;86~art10 · fonte del testo