All'art. 33 del regolamento e' aggiunto il seguente comma: " 3. Ciascun comitato puo' assumere un'unita' di personale, ai fini e secondo le modalita' previste dall'art. 5 della legge. La retribuzione di tale personale e' determinata in base all'analoga retribuzione per il personale di segreteria impiegato nel settore privato del Paese ospitante. La relativa spesa dovra' trovare capienza nel finanziamento concesso al comitato per il suo funzionamento.".

Testo vigente dal 18 marzo 1991

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-03-08;86~art9 · fonte del testo