All'art. 33 del regolamento e' aggiunto il seguente comma: " 3. Ciascun comitato puo' assumere un'unita' di personale, ai fini e secondo le modalita' previste dall'art. 5 della legge. La retribuzione di tale personale e' determinata in base all'analoga retribuzione per il personale di segreteria impiegato nel settore privato del Paese ospitante. La relativa spesa dovra' trovare capienza nel finanziamento concesso al comitato per il suo funzionamento.".
Testo vigente dal 18 marzo 1991
