Art. 10 — Il consiglio scientifico
Articolo abrogato dal d.p.r. 5 aprile 1993, n. 106.
Abrogato dal 11 aprile 1993
Articolo abrogato dal d.p.r. 5 aprile 1993, n. 106.
Abrogato dal 11 aprile 1993
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1991
Confronto con la versione in vigore dal 18 marzo 1991 al 11 aprile 1993. 210 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: Presso ciascun Servizio e' istituito un consiglio scientifico quale organo di consulenza permanente. Il consiglio e' composto da non piu' di cinque membri esterni scelti tra professori universitari competenti nei settori disciplinari interessati dal servizio stesso, o tra altri esperti particolarmente qualificati nei settori interessati. Il consiglio scientifico e' istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato dei Ministri integrato dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. Con la stessa procedura sono emanati i regolamenti di organizzazione e funzionamento del consiglio scientifico. Ai membri dei consigli scientifici si applicano le disposizioni di cui all'art. 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il consiglio scientifico e' convocato su richiesta del direttore del servizio e si esprime sulle linee programmatiche del servizio stesso e su ogni esigenza di carattere tecnico e scientifico sottopostagli dal medesimo. Il presidente del consiglio dei direttori, per esigenze dipendenti dal coordinamento della attivita' dei servizi, ha facolta' di convocare i consigli scientifici anche in seduta congiunta. Per l'esame di problemi specifici possono essere invitati alle sedute del consiglio scientifico professori universitari ed esperti particolarmente qualificati nelle materie da trattare. La durata in carica dei consigli scientifici e' fissata in 4 anni; i singoli membri non possono essere immediatamente rinominati.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 APRILE 1993, N. 106
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-01-24;85~art10 · fonte del testo
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