Art. 4 — Consiglio tecnico scientifico
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 23 marzo 2005, n. 79.
Abrogato dal 24 maggio 2005
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 23 marzo 2005, n. 79.
Abrogato dal 24 maggio 2005
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 2001
Confronto con la versione in vigore dal 17 marzo 2001 al 24 maggio 2005. 227 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: Il Consiglio tecnico scientifico degli esperti per la politica agricola e agroalimentare ha il compito di svolgere attivita' di alta consulenza nelle materie di competenza del Ministero. Il Consiglio e' presieduto dal Ministro delle politiche agricole e forestali, di seguito denominato Ministro, o da un dirigente generale ed e' composto di venti membri di comprovata qualificazione nelle discipline agrarie, economiche, commerciali, giuridiche, finanziarie, comunitarie ed internazionali. I componenti del Consiglio sono nominati con decreto del Ministro e sono scelti tra docenti universitari, magistrati ordinari o amministrativi ed equiparati, ed esperti, anche estranei alla Pubblica Amministrazione. I componenti durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. Il Ministro determina, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, le indennita' spettanti ai componenti. Le funzioni di segretario del Consiglio sono esercitate da un dirigente. Nella prima riunione, il Consiglio adotta a maggioranza dei componenti il regolamento interno di funzionamento. I componenti del Consiglio organizzano la propria attivita' anche per gruppi di lavoro, a richiesta del Presidente. Il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, di cui al regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, e successive modificazioni, e' soppresso. I comitati e le commissioni individuati ai sensi dell'articolo 41 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, operano nell'ambito dei Dipartimenti cui afferisce la materia di loro competenza, salvo diversa disposizione normativa.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 23 MARZO 2005, N. 79
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-03-28;450~art4 · fonte del testo
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