Art. 6 — Il consiglio dei direttori
Articolo abrogato dal d.p.r. 5 aprile 1993, n. 106.
Abrogato dal 11 aprile 1993
Articolo abrogato dal d.p.r. 5 aprile 1993, n. 106.
Abrogato dal 11 aprile 1993
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2 versioni dal 1991
Confronto con la versione in vigore dal 18 marzo 1991 al 11 aprile 1993. 352 parole tolte, 11 parole aggiunte in 11 capoversi.
tolto: Il consiglio dei direttori assicura:
tolto: a) il raccordo delle attivita' di studio e ricerca, di intervento operativo, di consulenza e degli altri compiti istituzionali assegnati a ciascuno dei Servizi;
tolto: b) il coordinamento delle attivita' e l'integrazione delle conoscenze tecnico-scientifiche tra gli organismi di cui all'art. 9, comma 7, della legge;
tolto: c) l'armonizzazione dell'attivita' dei Servizi tecnici dei soggetti di cui all'art. 1, comma 4, della legge con quella dei singoli servizi, allo scopo di assicurare la necessaria omogeneita' ed evitare duplicazioni e sovrapposizioni d'interventi; allo svolgimento di tali funzioni concorrono, nell'ambito delle proprie attribuzioni, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Il consiglio dei direttori acquisisce e aggiorna le informazioni sulla consistenza e sulle modalita' di funzionamento dei sistemi di controllo e sorveglianza del territorio gestiti dai soggetti di cui all'art. 1, comma 4, della legge. Allo svolgimento di tali funzioni concorrono nell'ambito delle proprie attribuzioni le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Il Consiglio dei direttori in particolare:
tolto: a) propone al Comitato dei Ministri gli atti d'indirizzo e coordinamento dell'attivita' dei Servizi;
tolto: b) verifica la coerenza dei programmi triennali ed annuali di attivita' dei Servizi, nonche' la loro conformita' agli indirizzi espressi dal Comitato dei Ministri ed apporta le relative correzioni ed integrazioni;
tolto: c) verifica la compatibilita' dei programmi di attivita' degli altri soggetti di cui all'art. 9, comma 7, della legge e propone al Comitato dei Ministri l'adozione delle misure necessarie per assicurare il loro coordinamento con i programmi dei Servizi;
tolto: d) esprime parere sugli atti amministrativi, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che non debbano essere preventivamente sottoposti al parere del consiglio di amministrazione;
tolto: e) esprime pareri su tutte le questioni sottopostegli dal Comitato dei Ministri;
tolto: f) predispone criteri, metodi e standards di raccolta, elaborazione e consultazione dei dati relativi all'attivita' conoscitiva dei Servizi;
tolto: g) assicura il coordinamento degli organismi di cui all'art. 9, comma 7, della legge nella predisposizione e l'aggiornamento di criteri, metodi e standards per lo svolgimento dell'attivita' conoscitiva, predisponendo le relazioni illustrative di accompagnamento. Il consiglio dei direttori puo' invitare alle proprie sedute esperti.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 APRILE 1993, N. 106
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-01-24;85~art6 · fonte del testo
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