Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 11 aprile 1993

Confronto con la versione in vigore dal 18 marzo 1991 al 11 aprile 1993. 352 parole tolte, 11 parole aggiunte in 11 capoversi.

tolto: Il consiglio dei direttori assicura:

tolto: a) il raccordo delle attivita' di studio e ricerca, di intervento operativo, di consulenza e degli altri compiti istituzionali assegnati a ciascuno dei Servizi;

tolto: b) il coordinamento delle attivita' e l'integrazione delle conoscenze tecnico-scientifiche tra gli organismi di cui all'art. 9, comma 7, della legge;

tolto: c) l'armonizzazione dell'attivita' dei Servizi tecnici dei soggetti di cui all'art. 1, comma 4, della legge con quella dei singoli servizi, allo scopo di assicurare la necessaria omogeneita' ed evitare duplicazioni e sovrapposizioni d'interventi; allo svolgimento di tali funzioni concorrono, nell'ambito delle proprie attribuzioni, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Il consiglio dei direttori acquisisce e aggiorna le informazioni sulla consistenza e sulle modalita' di funzionamento dei sistemi di controllo e sorveglianza del territorio gestiti dai soggetti di cui all'art. 1, comma 4, della legge. Allo svolgimento di tali funzioni concorrono nell'ambito delle proprie attribuzioni le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Il Consiglio dei direttori in particolare:

tolto: a) propone al Comitato dei Ministri gli atti d'indirizzo e coordinamento dell'attivita' dei Servizi;

tolto: b) verifica la coerenza dei programmi triennali ed annuali di attivita' dei Servizi, nonche' la loro conformita' agli indirizzi espressi dal Comitato dei Ministri ed apporta le relative correzioni ed integrazioni;

tolto: c) verifica la compatibilita' dei programmi di attivita' degli altri soggetti di cui all'art. 9, comma 7, della legge e propone al Comitato dei Ministri l'adozione delle misure necessarie per assicurare il loro coordinamento con i programmi dei Servizi;

tolto: d) esprime parere sugli atti amministrativi, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che non debbano essere preventivamente sottoposti al parere del consiglio di amministrazione;

Mostra gli altri 3 capoversi cambiati

tolto: e) esprime pareri su tutte le questioni sottopostegli dal Comitato dei Ministri;

tolto: f) predispone criteri, metodi e standards di raccolta, elaborazione e consultazione dei dati relativi all'attivita' conoscitiva dei Servizi;

tolto: g) assicura il coordinamento degli organismi di cui all'art. 9, comma 7, della legge nella predisposizione e l'aggiornamento di criteri, metodi e standards per lo svolgimento dell'attivita' conoscitiva, predisponendo le relazioni illustrative di accompagnamento. Il consiglio dei direttori puo' invitare alle proprie sedute esperti.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 APRILE 1993, N. 106

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-01-24;85~art6 · fonte del testo