Dopo l'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 258, e' aggiunto, in fine, il seguente: «Art. 11-bis Norme transitorie e finali 1. Al fine di assicurare l'effettivo rispetto del principio di invarianza della spesa a legislazione vigente, l'eventuale maggiore spesa derivante dalla previsione del trattamento economico di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), e' compensata rendendo indisponibile un numero di incarichi di funzione dirigenziale, anche di livello generale, equivalente sul piano finanziario. 2. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare, in ogni caso, nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.».

Testo vigente dal 31 marzo 2004

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2004-03-02;84~art8 · fonte del testo