All'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 258, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1, primo periodo, le parole: «novantadue unita» sono sostituite dalle seguenti: «novantasei unita»;
- b)al comma 1, primo periodo, le parole: «di cui non piu' di tredici aventi qualifica dirigenziale» sono soppresse;
- c)al comma 1, secondo periodo, prima delle parole: «con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa», e' inserita la seguente: «anche»;
- d)al comma 1, secondo periodo, le parole: «di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29/1993», sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001»;
- e)il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Nell'ambito del contingente di cui al comma 1, e' individuato presso gli uffici di diretta collaborazione, per lo svolgimento di funzioni attinenti ai compiti di diretta collaborazione, un numero di specifici incarichi di funzione di livello dirigenziale non superiore a dieci, ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Gli incarichi di cui al presente comma concorrono a determinare il limite degli incarichi conferibili dall'amministrazione ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001.»;
- f)al comma 3, il secondo periodo e' soppresso;
- g)al comma 4, secondo periodo, le parole: «per un contingente di personale non superiore al venticinque per cento del contingente complessivo» sono soppresse.
Testo vigente dal 31 marzo 2004
