All'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 258, e successive modificazioni, alla lettera b), dopo le parole: «Vice Capo di Gabinetto», sono inserite le seguenti: «, per il Capo della Segreteria tecnica». Al fine di assicurare l'effettivo rispetto del principio dell'invarianza della spesa, l'onere derivante dal trattamento economico spettante al Capo della Segreteria tecnica e' compensato sopprimendo contestualmente alla nomina una delle tre posizioni di livello dirigenziale generale di cui all'articolo 32-quater, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.

Testo vigente dal 30 gennaio 2007

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2006-12-29;309~art5 · fonte del testo