Art. 22 — Impiego dei rinforzi
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, quando, per esigenze di ordine e sicurezza, si renda necessario l'intervento di rinforzi di personale e di mezzi, il Direttore dell'istituto, sentito, ove possibile, il comandante del reparto, ne fa richiesta al Provveditore regionale dell'Amministrazione penitenziaria. Il Provveditore regionale, accertata l'esistenza delle esigenze di cui al comma 1, dispone l'invio in missione di personale del Corpo di polizia penitenziaria in servizio nell'ambito della circoscrizione per il tempo strettamente necessario, informandone il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria. Qualora non sia possibile soddisfare le predette esigenze di ordine e sicurezza secondo le modalita' di cui al comma 2, il provveditore informa immediatamente il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.
Testo vigente dal 1 aprile 1999
