Art. 27 — Obbligo di permanenza in servizio

Quando ne ricorre la necessita' e non sia possibile provvedere altrimenti a causa del verificarsi di situazioni impreviste ed urgenti, al personale del Corpo di polizia penitenziaria puo' essere fatto obbligo, al termine del turno di lavoro, di permanere in servizio fino al cessare delle esigenze. La protrazione dell'orario di servizio viene disposta dal direttore dell'istituto o servizio penitenziario, scuola o istituto di istruzione, sentito il comandante del reparto. Di tale protrazione il direttore informa senza ritardo il provveditore regionale dell'Amministrazione penitenziaria. In caso di assenza o legittimo impedimento del direttore o di chi lo sostituisce, il comandante del reparto puo' disporre quanto previsto dal comma 1 dandone al piu' presto notizia al direttore.

Testo vigente dal 1 aprile 1999

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-02-15;82~art27 · fonte del testo