Art. 39 — Comando presso altra amministrazione

Il personale del Corpo di polizia penitenziaria puo' essere comandato a prestare servizio presso altri enti, ai sensi dell'articolo 33 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e del Capo III, titolo I, del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1989, n. 271. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, della legge 15 dicembre 1990, n. 395, il comando di cui al comma 1 e' disposto, per tempo determinato e in via eccezionale, per riconosciute e particolari esigenze di servizio o quando sia richiesta una speciale competenza. Al comando si provvede con decreto dei Ministri competenti, sentiti l'interessato ed il consiglio di amministrazione. Salvo i casi previsti dal presente articolo, e' vietata l'assegnazione, anche temporanea, di personale a reparti ed uffici diversi da quelli dell'Amministrazione penitenziaria. Al personale comandato si applica, per quanto compatibile, la disposizione di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e successive modificazioni.

Testo vigente dal 20 novembre 1992

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-10-30;443~art39 · fonte del testo