Art. 21 — Impiego nei servizi
Fermo restando quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, il personale del Corpo di polizia penitenziaria deve essere impiegato in servizio in relazione alle funzioni proprie del ruolo e della qualifica, ivi compresi compiti complementari e strumentali alle medesime, di regola secondo criteri di rotazione, salva l'applicazione del criterio della specializzazione professionale, ove previsto. Ai posti di servizio che richiedono particolare esperienza e' destinato, su proposta del comandante del reparto, personale con maggiore anzianita' di servizio ed attitudine. Lo svolgimento dei compiti che richiedono particolare professionalita' e' di regola subordinato al possesso di una specifica qualificazione, che puo' essere conseguita anche attraverso il superamento di un apposito corso, fatti salvi i requisiti stabiliti dalle disposizioni in materia. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria che abbia superato il cinquantesimo anno di eta' viene esentato, a sua richiesta, dai servizi notturni, di vigilanza e osservazione dei detenuti di cui all'articolo 42, salvo inderogabili e comprovate esigenze di servizio. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche al personale femminile con prole di eta' inferiore a tre anni, nonche' al personale maschile quando la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a prestare assistenza alla predetta prole.
Testo vigente dal 1 aprile 1999
