Art. 2 — Giuramento
All'atto dea nomina in ruolo, il personale del Corpo di polizia penitenziaria presta giuramento, dinanzi al direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria, o ad un suo delegato, o al provveditore regionale, o al direttore dell'istituto o servizio penitenziario, o della scuola o dell'istituto di istruzione e alla presenza di due testimoni, secondo la formula prevista dall'articolo 11, secondo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Nell'ambito delle scuole e degli istituti di istruzione, il giuramento puo' essere prestato in forma collettiva, davanti al direttore. Questi pronuncia la formula di cui al comma 1 e gli allievi rispondono all'unisono: "Lo giuro". Il giuramento in forma collettiva e' prestato davanti ad una rappresentanza di personale gia' in servizio. Del giuramento, in qualunque forma prestato, e' redatto processo verbale. Nel caso di passaggio ad altro ruolo, il giuramento non viene prestato nuovamente.
Testo vigente dal 1 aprile 1999
