All'atto dell'assunzione in prova, il personale del Corpo di polizia penitenziaria presta promessa solenne secondo la formula prevista dall'articolo 11, primo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. La promessa solenne puo' essere prestata in forma individuale o collettiva, dinanzi al direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria, o ad un suo delegato, o al direttore della scuola o dell'istituto di istruzione. La promessa solenne in forma individuale e' prestata alla presenza di due testimoni. La promessa solenne in forma collettiva puo' essere prestata esclusivamente nelle scuole e negli istituti di istruzione, alla presenza di una rappresentanza del personale gia' in servizio, davanti al direttore della scuola o dell'istituto di istruzione. Questi pronuncia la formula di cui al comma 1 e gli allievi rispondono: "Prometto". Della promessa solenne, in qualunque forma prestata, e' redatto processo verbale. Nel caso di passaggio ad altro ruolo, la promessa solenne non viene prestata nuovamente.

Testo vigente dal 1 aprile 1999

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-02-15;82~art1 · fonte del testo