Art. 3 — Ausiliari di leva
Gli agenti ausiliari prestano giuramento in forma collettiva secondo le modalita' previste dall'articolo 2. Qualora venga immesso nel ruolo degli agenti ed assistenti, il personale medesimo presta promessa solenne e ripete il giuramento con le stesse modalita' stabilite dagli articoli 1 e 2.
Testo vigente dal 1 aprile 1999
