Art. 42 — Riammissione in servizio
La riammissione in servizio del personale del Corpo di polizia penitenziaria e' disciplinata dall'articolo 132 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Non puo' essere riammesso il personale dispensato dal servizio per infermita'.
Testo vigente dal 20 novembre 1992
