Art. 10 — Il direttore
Il ((Direttore generale)) Il ((Direttore generale)) e' responsabile dell'organizzazione interna e della gestione delle attivita' amministrativo-contabili dell'Agenzia. In particolare, cura l'esecuzione delle deliberazioni, delle indicazioni operative e degli indirizzi strategici del Presidente e del Consiglio direttivo. Il ((Direttore generale)) partecipa alle sedute del Consiglio direttivo senza diritto di voto e con funzioni di segretario verbalizzante. Il ((Direttore generale)) e' nominato con le modalita' previste dall'articolo 8, comma 2, ed e' scelto tra persone di comprovata esperienza nel campo della direzione e gestione di apparati e risorse e con documentate conoscenze nel campo della valutazione delle attivita' del sistema delle universita' e della ricerca. Le candidature sono presentate dagli interessati, unitamente al relativo curriculum, in base ad un bando pubblico emanato dal Presidente. Lo stesso bando prevede anche lo svolgimento, di un colloquio con i candidati selezionati dal Consiglio medesimo in base ai curricula presentati. L'organizzazione dei rapporti operativi tra ((Direttore generale)) da un lato, Presidente e componenti del Consiglio direttivo dall'altro e' definita ((ai sensi dell'articolo 12)). ((L'incarico di Direttore generale e' conferito mediante la stipula di contratto di lavoro a tempo determinato di durata quadriennale, con riferimento a quanto previsto dall'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonche' alle modalita', ai requisiti e alle qualita' professionali richiamati nell'articolo 19, commi 4 e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il trattamento economico del Direttore generale e' determinato nel rispetto dell'articolo 1, comma 596, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonche' ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 agosto 2022, n. 143.)) Il rapporto di lavoro del ((Direttore generale)) e' incompatibile, a pena di risoluzione immediata del contratto, con qualsiasi altro rapporto di lavoro, di opera professionale o di consulenza. Il ((Direttore generale)) non puo', altresi', ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ne' avere interessi diretti o indiretti nelle universita' e negli enti di ricerca. I dirigenti delle Amministrazioni pubbliche sono collocati in aspettativa ai sensi dell'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Testo vigente dal 19 febbraio 2026
