Il direttore generale e' scelto tra soggetti di provata capacita' giuridico-amministrativa e di gestione del personale ed e' nominato dal presidente, previa delibera del collegio. Il direttore generale e' a capo degli uffici dell'Agenzia ed interviene, senza diritto di voto, alle riunioni del collegio, al quale propone l'adozione dei provvedimenti che ritenga necessari. Il direttore generale, inoltre:

  • a)conformemente alle direttive del collegio, cura l'esecuzione delle delibere;
  • b)formula proposte ed esprime pareri al presidente e al collegio;
  • c)coordina l'attivita' degli uffici e adotta i provvedimenti relativi al personale;
  • d)esercita i poteri di spesa secondo le direttive del collegio;
  • e)dirige, controlla e coordina l'attivita' dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere di sostituzione in caso di inerzia;
  • f)fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, lettera a), svolge attivita' di organizzazione e di gestione del personale e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro;
  • g)esegue compiti specifici stabiliti dal collegio. Il trattamento giuridico e economico del direttore generale e' disciplinato con delibera del Collegio da sottoporre all'approvazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, ed e' regolamentato con contratto di diritto privato di durata quinquennale.

Testo vigente dal 15 novembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-10-05;189~art4 · fonte del testo