Art. 4 — Direttore generale dell'Agenzia
Il direttore generale e' scelto tra soggetti di provata capacita' giuridico-amministrativa e di gestione del personale ed e' nominato dal presidente, previa delibera del collegio. Il direttore generale e' a capo degli uffici dell'Agenzia ed interviene, senza diritto di voto, alle riunioni del collegio, al quale propone l'adozione dei provvedimenti che ritenga necessari. Il direttore generale, inoltre:
- a)conformemente alle direttive del collegio, cura l'esecuzione delle delibere;
- b)formula proposte ed esprime pareri al presidente e al collegio;
- c)coordina l'attivita' degli uffici e adotta i provvedimenti relativi al personale;
- d)esercita i poteri di spesa secondo le direttive del collegio;
- e)dirige, controlla e coordina l'attivita' dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere di sostituzione in caso di inerzia;
- f)fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, lettera a), svolge attivita' di organizzazione e di gestione del personale e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro;
- g)esegue compiti specifici stabiliti dal collegio. Il trattamento giuridico e economico del direttore generale e' disciplinato con delibera del Collegio da sottoporre all'approvazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, ed e' regolamentato con contratto di diritto privato di durata quinquennale.
Testo vigente dal 15 novembre 2010
