Art. 6-bis — Cause di esclusione
Sono escluse dal procedimento di ripartizione di cui all'articolo 7 le domande:
- a)pervenute dopo il termine fissato dall'articolo 6, comma 2 ovvero che non siano regolarmente sottoscritte;
- b)relative a interventi non rientranti nelle tipologie d'intervento di cui all'articolo 2;
- c)sprovviste dei requisiti soggettivi e oggettivi e della relativa documentazione probatoria, come stabilito all'articolo 3, comma 4, e all'articolo 4, commi 2-bis e 2-ter;
- d)pervenute da beneficiari che, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, si trovino in una delle seguenti condizioni: 1) abbiano un numero di interventi ancora da concludere superiore a due; 2) in caso di revoca, rinuncia o decadenza, non abbiano ancora provveduto alla restituzione dei fondi gia' percepiti; 3) non abbiano ancora restituito i risparmi di spesa;
- 4)negli ultimi cinque anni siano incorsi nella revoca, anche parziale, del contributo;
- e)riguardanti interventi complementari o integrativi di interventi gia' finanziati, qualora questi ultimi non siano stati completati e rendicontati.
Testo vigente dal 22 gennaio 2025
