Art. 7 — Determinazione preliminare e finale
Entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 5, comma 4, il Presidente del Consiglio dei ministri sottopone alle competenti Commissioni parlamentari, per il parere, lo schema di decreto di ripartizione della quota dell'otto per mille a diretta gestione statale, redatto sulla base delle valutazioni espresse dalle Commissioni tecniche di valutazione ((e monitoraggio)) di cui all'articolo 5, commi 2 e 3. Lo schema e' corredato dalla relativa documentazione. Il Presidente del Consiglio, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e comunque decorso il termine a tale fine previsto dai regolamenti parlamentari, adotta il decreto di destinazione dei fondi entro quindici giorni. Il decreto di cui al comma 2 e' pubblicato nel sito della Presidenza del Consiglio dei ministri, con effetto di pubblicita' legale ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 26 aprile 2013, n. 82
2con decorrenza dal 1 gennaio 2014
Il D.P.R. 26 aprile 2013, n. 82 ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014.
Testo vigente dal 22 gennaio 2025
