Art. 4 — Requisiti oggettivi

((Gli interventi di cui all'articolo 2, devono consentire il completamento dell'iniziativa e devono essere definiti in ogni loro aspetto tecnico, funzionale e finanziario.)) ((I requisiti oggettivi di cui al comma 1 devono risultare da una relazione tecnica redatta secondo il modulo reso disponibile nell'apposita sezione dedicata all'otto per mille del sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri o secondo quanto previsto dal relativo bando reso disponibile sul sito istituzionale del Ministero dell'istruzione e del merito corredata dalla documentazione ivi indicata e firmata dal legale rappresentante e dal responsabile tecnico della gestione dell'intervento.)) ((La domanda non puo' essere accolta ove la relazione tecnica di cui al comma 2 non sia allegata o se la documentazione da allegare sia mancante o incompleta ovvero non sia redatta secondo il modulo di cui al comma 2.)) Al di fuori dell'ipotesi di cui al comma 2-bis, su proposta delle Commissioni di cui all'articolo 5, comma 2, possono essere chiesti chiarimenti e integrazioni della documentazione presentata, fissando un termine non superiore a dieci giorni decorrente dalla ricezione della comunicazione da parte del richiedente. Decorso inutilmente tale termine la domanda e' improcedibile. 2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 26 aprile 2013, n. 82

2

con decorrenza dal 1 gennaio 2014

Il D.P.R. 26 aprile 2013, n. 82 ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Testo vigente dal 22 gennaio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 gennaio 2025

Confronto con la versione in vigore dal 1 agosto 2013 al 22 gennaio 2025. 50 parole tolte, 71 parole aggiunte.

tolto: L'intervento deve presentare le caratteristicheaggiunto: Gli interventi di cui all'articolo 2, tolto: deve aggiunto: devono consentire il completamento dell'iniziativa tolto: o quanto meno l'attuazione di una parte funzionale delle stessa e deve essere definito in ogni suo aggiunto: e devono essere definiti in ogni loro aspetto tecnico, funzionale e finanziario. tolto: 2. I requisiti oggettivi di cui al comma 1 devono risultare da una relazione tecnica redatta secondo tolto: l'Allegato B, che costituisce parte integrante del presente regolamento, aggiunto: il modulo reso disponibile nell'apposita sezione dedicata all'otto per mille del sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri o secondo quanto previsto dal relativo bando reso disponibile sul sito istituzionale del Ministero dell'istruzione e del merito corredata dalla documentazione ivi indicata e firmata dal legale rappresentante e dal responsabile tecnico della gestione dell'intervento. tolto: 2-bis. La domanda non puo' essere accolta ove la relazione tecnica tolto: indicata aggiunto: di cui al comma 2 non sia allegata tolto: ovvero risulti priva delle voci indicate nell'Allegato B a pena di inammissibilita'. 2-ter aggiunto: o se la documentazione da allegare sia mancante o incompleta ovvero non sia redatta secondo il modulo di cui al comma 2. Al di fuori dell'ipotesi di cui al comma 2-bis, su proposta delle Commissioni …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-03-10;76~art4 · fonte del testo