Il comitato scientifico e' nominato con decreto del Ministro della sanita' e dura in carica 3 anni. Esso e' composto:

  • a)dal direttore dell'Istituto che lo presiede;
  • b)da quindici esperti, anche stranieri, designati dal Ministro della sanita', sentita la conferenza permanente tra Stato, regioni e province autonome, tra personalita' scientifiche italiane ed eventualmente straniere;
  • c)da cinque esperti in rappresentanza del Ministero della sanita', del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, del Ministero dell'ambiente, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministero degli affari sociali designati dai rispettivi Ministri;
  • d)dai direttori di dipartimento dell'Istituto;
  • e)dai direttori di laboratorio dell'Istituto;
  • f)da tre rappresentanti di ruolo, eletti ogni tre anni, secondo le norme vigenti, da e fra il personale appartenente ai profili di ricercatore o tecnologo o profili superiori, uno per ognuna delle seguenti discipline: mediche e biologiche; chimiche e farmaceutiche; fisiche e tecnologiche. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un dirigente amministrativo dell'Istituto. Il presidente del comitato invita alle riunioni esperti dell'Istituto, o esperti esterni anche con cittadinanza straniera, particolarmente competenti nelle materie in esame. Il compenso per i componenti esterni del comitato scientifico e' fissato con decreto del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro del tesoro. Il comitato scientifico:
  • a)esercita attivita' di consulenza scientifica per l'Istituto in ordine a piani e programmi di attivita' e formula i pareri previsti dall'art. 6, comma 7, lettera a);
  • b)esprime parere sulle materie di studio e ricerca per le quali assegnare le borse di studio;
  • c)esprime parere su quelle parti del regolamento interno che riguardano la struttura scientifica dell'Istituto e, in particolare, la costituzione e la soppressione dei dipartimenti, laboratori e reparti;
  • d)esprime parere su quanto previsto dall'art. 2, comma 1, in materia di accordi di collaborazione, nonche' su tutti quegli argomenti che comunque interessano l'attivita' dell'Istituto in connessione con il programma sanitario e scientifico nazionale;
  • e)esprime annualmente valutazione sull'attivita' di ciascun dipartimento, di ciascun laboratorio, di ciascun laureato facente parte del personale tecnico-scientifico, anche a contratto, avente livello professionale I, II, III, od equivalenti secondo i criteri che predetermina ogni due anni con riferimento ai parametri in uso presso la comunita' scientifica internazionale;
  • f)determina, ogni due anni, i criteri di valutazione di cui all'art. 4, comma 7. Il comitato si riunisce almeno 6 volte all'anno e puo' articolare i propri lavori anche per commissioni, nominate dal presidente, sentito il comitato stesso. Esse operano nelle materie e con le modalita' individuate con il provvedimento di nomina. Per le modalita' di funzionamento si applica il precedente art. 6, comma 4. Il parere previsto dall'art. 2, comma 1, in materia di accordi di collaborazione, viene reso da apposita commissione, costituita ai sensi del comma 6 del presente articolo. 1
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106

1

Il D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106 ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera b)) l'abrogazione del presente decreto a decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3. Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Fino alla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3, rimangono in vigore le attuali norme sul funzionamento e sull'organizzazione dell'Istituto superiore di sanita', nei limiti della loro compatibilita' con le disposizioni del presente decreto legislativo".

Testo vigente dal 7 agosto 2012

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 7 agosto 2012

Confronto con la versione in vigore dal 19 gennaio 1995 al 7 agosto 2012.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106

    Il D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106 ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera b)) l'abrogazione del presente decreto a decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3. Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Fino alla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3, rimangono in vigore le attuali norme sul funzionamento e sull'organizzazione dell'Istituto superiore di sanita', nei limiti della loro compatibilita' con le disposizioni del presente decreto legislativo".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-09-21;754~art7 · fonte del testo