Art. 9 — Comitato Scientifico
Il Comitato Scientifico e' nominato, con decreto del Ministro della salute, tra persone esperte nelle materie di competenza dell'Istituto. Il Comitato dura in carica tre anni ed e' composto:
- a)dal Presidente;
- b)da otto esperti, anche stranieri, su proposta del Presidente dell'ISPESL;
- c)da tre esperti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
- d)da dieci esperti in rappresentanza rispettivamente: tre del Ministero della salute, uno del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca scientifica, uno del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, uno del Ministero delle attivita' produttive, uno del Ministero degli affari esteri, uno del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, uno del Ministero dell'interno e uno del Ministero delle politiche agricole e forestali;
- e)le funzioni di segretario sono svolte da un dirigente amministrativo. Alle riunioni del Comitato possono partecipare, altresi', su invito del Presidente e senza diritto di voto, dirigenti di ricerca, ricercatori e tecnologi dell'Istituto. Possono, altresi', essere chiamati a partecipare, senza diritto di voto, personalita' scientifiche esterne, in relazione alla particolare rilevanza della materia oggetto di valutazione. Il compenso per i componenti esterni del Comitato, nonche' il gettone di presenza e le spese di missione, sono fissati con decreto del Ministro della salute e del Ministro dell'economia e delle finanze.
Testo vigente dal 23 gennaio 2003
