Art. 8 — Direttore dell'Istituto
L'ufficio di direttore dell'Istituto e' conferito, ai sensi e con le modalita' di cui all'art. 21 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ad una personalita' scientifica, con esperienza nei settori di competenza dell'Istituto stesso. L'incarico ha durata quinquennale e puo' essere rinnovato una sola volta con l'osservanza della stessa procedura, tenuto conto dei risultati raggiunti, avuto riguardo a quanto esposto nella dichiarazione programmatica di cui al seguente comma 4, lettera b). Il trattamento economico del direttore dell'Istituto e' determinato con decreto del Ministro della sanita' in conformita' a quanto previsto dall'art. 17, comma 14, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, e con riferimento ai contratti del comparto ricerca. Il direttore dell'Istituto:
- a)attua i programmi generali e realizza gli obiettivi indicati dal Ministro della sanita';
- b)entro sessanta giorni dal conferimento dell'incarico indica con una relazione programmatica al Ministro della sanita', al comitato amministrativo, al comitato scientifico, le linee e le priorita' che intende perseguire;
- c)sovraintende al funzionamento e alle attivita' dell'Istituto;
- d)predispone il piano di attivita' annuale e triennale ed ogni altra proposta su materie oggetto di delibera del comitato amministrativo;
- e)cura la esecuzione delle delibere adottate dal comitato amministrativo;
- f)predispone, entro il primo semestre dell'anno successivo, una relazione sull'attivita' svolta dall'Istituto nell'anno precedente;
- h)esercita ogni altro potere di gestione non espressamente attribuito ad altri organi dell'Istituto;
- i)conferisce gli incarichi di direttore dei dipartimenti, sentito il comitato scientifico, e di direttore dei laboratori, dei servizi tecnici, di reparto e di ogni altra struttura interna, ai sensi degli articoli 35, 36 e 37 della legge 7 agosto l973, n. 519, fatto salvo quanto previsto dall'art. 19 del decreto legislativo 2 febbraio 1993, n. 29, cosi' come modificato dall'art. 11 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546. In caso di assenza o impedimento le funzioni di direttore dell'Istituto sono esercitate dal direttore di laboratorio dallo stesso delegato o, in assenza di delega, da colui che vanta la maggiore anzianita' di servizio nella funzione. Dal direttore dell'Istituto dipende la segreteria tecnica della Farmacopea ufficiale, le cui attribuzioni possono essere affidate ad un direttore di laboratorio. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106
1Il D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106 ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera b)) l'abrogazione del presente decreto a decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3. Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Fino alla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3, rimangono in vigore le attuali norme sul funzionamento e sull'organizzazione dell'Istituto superiore di sanita', nei limiti della loro compatibilita' con le disposizioni del presente decreto legislativo".
Testo vigente dal 7 agosto 2012
