Art. 10 — Esercizio finanziario e bilanci annuale e triennale di previsione

L'Istituto provvede all'autonoma gestione delle spese. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio annuale di previsione, in termini di competenza e di cassa, predisposto dal direttore dell'Istituto entro il 10 aprile di ogni anno ed adottato con deliberazione del comitato amministrativo, da inviare al Ministro della sanita' entro il 30 aprile, per essere trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro 15 giorni dalla sua deliberazione. Il bilancio di previsione e' accompagnato da una relazione che illustra i programmi di attivita' da realizzare nell'esercizio ed e' corredato altresi' dei dati sulla consistenza numerica del personale in servizio. Unitamente al bilancio di previsione e' allegato un bilancio pluriennale correlato al piano triennale di attivita'. Il comitato amministrativo, su proposta del direttore dell'Istituto, delibera il bilancio triennale contestualmente al bilancio annuale di previsione, idoneo a costituire il quadro delle risorse finanziarie impiegabili nel triennio e a consentire di valutare i flussi delle spese e la loro produttivita' e proficuita' nel rispetto del contenimento dei costi a carico del bilancio dello Stato. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare. Il servizio di tesoreria dell'Istituto e' espletato a mezzo contabilita' speciale aperta presso la tesoreria provinciale dello Stato, sezione di Roma. Alla contabilita' speciale affluiscono tutte le entrate dell'Istituto e alla medesima vengono imputati tutti i pagamenti da farsi per conto di essa. Le spese sono iscritte in bilancio nel loro importo integrale. Sono vietate gestioni fuori bilancio ad eccezione di quelle previste dalla legge 23 dicembre 1993, n. 559. Le maggiori entrate e le economie di spesa risultanti alla chiusura di ciascun esercizio finanziario sono utilizzate negli esercizi successivi. L'Istituto provvede all'autonoma gestione delle entrate derivanti dalle seguenti voci:

  • a)tariffe dei servizi a pagamento resi dall'Istituto ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 267;
  • b)quote di cui all'art. 12, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, cosi' come modificato dall'art. 14, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517;
  • c)proventi dei contratti di licenza di sfruttamento di brevetti per invenzioni industriali, per modelli di utilita' e per le cessioni di "know-how" i cui diritti economici appartengono all'Istituto;
  • d)proventi derivanti dalla vendita dei beni dichiarati fuori uso;
  • e)altri eventuali proventi. L'istituto, inoltre, provvede all'autonoma gestione delle spese derivanti dalle seguenti voci:
  • a)spese per organi istituzionali e per il personale;
  • b)spese per il funzionamento dell'Istituto;
  • c)spese per l'acquisto di beni e servizi;
  • d)spese per liti;
  • e)i contributi di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 267;
  • f)ogni eventuale spesa idonea per realizzare i compiti dell'Istituto. 1
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106

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Il D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106 ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera b)) l'abrogazione del presente decreto a decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3. Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Fino alla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3, rimangono in vigore le attuali norme sul funzionamento e sull'organizzazione dell'Istituto superiore di sanita', nei limiti della loro compatibilita' con le disposizioni del presente decreto legislativo".

Testo vigente dal 7 agosto 2012

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 7 agosto 2012

Confronto con la versione in vigore dal 19 gennaio 1995 al 7 agosto 2012.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106

    Il D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106 ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera b)) l'abrogazione del presente decreto a decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3. Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Fino alla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3, rimangono in vigore le attuali norme sul funzionamento e sull'organizzazione dell'Istituto superiore di sanita', nei limiti della loro compatibilita' con le disposizioni del presente decreto legislativo".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-09-21;754~art10 · fonte del testo