L'Istituto provvede all'autonoma gestione delle spese nei limiti di un fondo previsto a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in un unico capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanita'. I fondi trasferiti dallo Stato sono iscritti in apposita rubrica dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanita'. Tale fondo e' ripartito in articoli su deliberazione adottata dal comitato amministrativo entro il 30 aprile di ciascun anno in relazione agli obiettivi da perseguire e trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro quindici giorni dalla adozione.

Testo vigente dal 3 agosto 1993

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-06-30;268~art4 · fonte del testo