L'Istituto gestisce autonomamente le spese nei limiti dei fondi annualmente assegnati in bilancio. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare. La gestione finanziaria dell'Istituto, disciplinata per programmi, si svolge in base al bilancio annuale di previsione, predisposto dal direttore dell'Istituto entro il 10 aprile di ogni anno e adottato con deliberazione del comitato amministrativo, da inviare al Ministero della sanita' entro il 30 aprile, per essere trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro quindici giorni dalla data della deliberazione. L'Istituto apre, presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma, una contabilita' speciale ai sensi dell'art. 1280 delle istruzioni generali sui servizi del tesoro. I prelevamenti sono effettuati a cura dell'I.S.P.E.S.L. a favore di un istituto di credito cassiere e strettamente correlati alla effettiva necessita' delle erogazioni a favore dei creditori. A tal fine l'Istituto allega alla richiesta di prelevamento l'elenco riepilogativo dei mandati trasmessi all'istituto cassiere. Per l'attuazione delle suesposte disposizioni l'I.S.P.E.S.L. stipula apposita convenzione di cassa con primario istituto di credito avente sede sociale nel territorio nazionale. La contabilita' speciale e' alimentata con ordinativi diretti emessi dal Ministero della sanita'. Le spese sono iscritte in bilancio nel loro importo integrale, senza alcuna riduzione per effetto correlativo alle entrate. E' vietata qualsiasi gestione al di fuori del bilancio. Il bilancio di previsione e' accompagnato da una relazione che illustra i programmi di attivita' da realizzare nell'esercizio ed e' corredato altresi' dai dati della consistenza numerica del personale in servizio. Il comitato amministrativo, su proposta del direttore dell'Istituto, delibera il bilancio triennale contestualmente al bilancio annuale di previsione, idoneo a costituire il quadro delle risorse finanziarie impiegabili nel triennio e a consentire di valutare i flussi delle spese e la loro produttivita' nel rispetto del contenimento dei costi a carico del bilancio dello Stato. Le variazioni di bilancio compensative da articolo ad articolo sono deliberate, su proposta del direttore, dal comitato amministrativo e comunicate entro quindici giorni dalla data della deliberazione al Ministero della sanita'. Le variazioni per minori o maggiori spese possono proporsi soltanto se e' assicurata la necessaria copertura finanziaria. Le maggiori entrate e le economie di spesa risultanti alla chiusura di ciascun esercizio finanziario sono utilizzate nell'esercizio successivo.

Testo vigente dal 14 luglio 1994

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-18;441~art15 · fonte del testo