Art. 4 — Disposizioni transitorie
In sede di prima applicazione, i componenti in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano alla data di scadenza dei rispettivi mandati e comunque entro il termine di durata dell'organismo di cui al comma 1 dell'articolo 3. Il mandato dei componenti nominati successivamente alla scadenza di quelli di cui al comma 1 cessa comunque entro il termine di durata dell'organismo di cui al comma 1 dell'articolo 3.
Testo vigente dal 25 luglio 2007
