Art. 1 — Campo di applicazione
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 7 luglio 2011, n. 124.
Abrogato dal 18 agosto 2011
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 7 luglio 2011, n. 124.
Abrogato dal 18 agosto 2011
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1997
Confronto con la versione in vigore dal 11 febbraio 1997 al 18 agosto 2011. 109 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai fini della commercializzazione, nell'Unione europea, dei materiali di moltiplicazione di ortaggi e delle piantine di ortaggi, ad eccezione delle sementi, loro ibridi, generi e specie enumerati nell'allegato, nonche' ai portainnesto e ad altre parti di piante di altri generi e specie o ai loro ibridi qualora vi siano innestati o debbano essere innestati materiali di uno dei generi o delle specie suddetti. Ai fini del presente regolamento la direttiva 92/33/CEE del Consiglio del 28 aprile 1992, relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, e' denominata nel prosieguo "direttiva".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 7 LUGLIO 2011, N. 124
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-12-21;698~art1 · fonte del testo
Usiamo cookie tecnici. Solo con il tuo consenso, dato con «Accetta», accendiamo anche il codice di Google Ads, per misurare i nostri annunci, e i banner pubblicitari animati del circuito Awin, con i loro cookie. Con la X o con «Rifiuta» continui a navigare solo con i cookie tecnici. Puoi cambiare idea da «Preferenze e cookie», in fondo alla pagina.