Art. 7 — Disposizioni transitorie e decorrenza
I biglietti recanti il contrassegno del concessionario di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, in uso ai sensi dell'articolo 11 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, possono continuare ad essere utilizzati, sempreche' gli stessi siano integrati con l'indicazione del corrispettivo e siano registrati sul prospetto di cui all'articolo 5, comma 5, quale dotazione iniziale dei titoli d'ingresso, entro il primo giorno non festivo successivo a quello della decorrenza degli effetti del presente decreto. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del provvedimento di approvazione dei modelli previsti dall'articolo 5.
Testo vigente dal 19 aprile 2002
