In caso di mancata effettuazione dell'evento sportivo, che comporti la restituzione del corrispettivo pagato, i titoli di ingresso, comprensivi di tutte le sezioni, sono consegnati al concessionario di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, per la successiva distruzione, entro il giorno 15 del mese successivo a quello dell'evento non realizzato. I titoli d'ingresso e gli abbonamenti che le societa' e le associazioni sportive dilettantistiche non intendono piu' utilizzare sono consegnati, comprensivi di tutte le sezioni, al concessionario di cui al comma 1, per la successiva distruzione.

Testo vigente dal 19 aprile 2002

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-03-13;69~art6 · fonte del testo